Art. 3.
                           Forme di tutela
    1. Per le specie indicate all'Art. 2 e' fatto divieto di:
      a) cattura  o  uccisione  intenzionale,  nonche'  detenzione  e
commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
      b) danneggiamento  o  distruzione  intenzionale  di uova, nidi,
siti  e  habitat  di  riproduzione,  aree di sosta, di svernamento ed
estivazione;
      c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le
    fasi  del  ciclo  riproduttivo  o  durante  l'attivita'  trofica,
svernamento, l'estivazione o la migrazione;
      d) rilascio  in  natura  di  organismi  alloctoni  in  grado di
predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro
genere  nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque
ogni  forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'Art. 727
del codice penale.
    2.  Per  la  conservazione  della fauna minore di cui all'Art. 1,
comma 2  della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e
le  azioni  di  tutela  della biodiversita', di cui all'Art. 11 della
legge  regionale  n. 6 del 2005, le Province, le comunita' montane, i
comuni  e  gli  Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale
supporto  tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito
dei  loro  strumenti  regolamentari di pianificazione territoriale ed
urbanistica e della loro attivita' di programmazione e gestione ed in
particolare  nel  Piano  triennale  di  tutela  ambientale, nel Piano
regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento
provinciale e nel Piano strutturale comunale:
      a) individuano  e  adottano  misure  di tutela e conservazione,
anche  temporanee  e limitate a particolari fasi del ciclo biologico,
della fauna minore;
      b) promuovono,  anche  mediante  il coinvolgimento dei soggetti
gestori  del  reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una
gestione  coerente  degli  elementi  del  paesaggio  che  per la loro
struttura  e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione,
la  distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della
fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e
arginature,  le  siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie,
le aree intercluse degli svincoli stradali.
    3. La giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo
regionale  per  l'ambiente  naturale,  di  cui all'Art. 8 della legge
regionale  n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di
tutela  e  conservazione  e  in  generale  per  le  azioni  di cui al
precedente comma 2.