Art. 4.
                         Deroghe e prelievi
    1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:
      a) le specie alloctone;
      b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
      c) le  specie  oggetto  di allevamento autorizzato ai sensi del
comma 3.
    2.   Nel   caso   di   specie  di  cui  all'Art.  2,  autorizzate
all'allevamento  ad  uso  commerciale,  l'immissione sul mercato deve
essere  accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante
la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattivita'.
    3. Le province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro
presentazione  di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il
prelievo,  la  detenzione,  l'allevamento  o l'uccisione di esemplari
appartenenti   alla   fauna  minore  per  finalita'  di  ricerca,  di
ripopolamento,  di  reintroduzione  e  di  tipo  amatoriale, eccezion
fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette
di cui all'Art. 2.
    4.  Nel  caso  in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari
per  attivita'  didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi
devono  presentare  alla  provincia  territorialmente  competente una
comunicazione   preventiva   contenente  informazioni  inerenti  alla
specie,  numero di esemplari, localita' di provenienza, durata, luogo
di   rilascio  e  referente  dell'attivita'  didattica.  Le  province
verificano  il  rispetto  dei  principi  e delle norme della presente
legge  ed  entro  sessanta  giorni  esprimono  eventuale diniego allo
svolgimento  delle  attivita'  comunicate.  Sono  comunque escluse le
specie particolarmente protette di cui all'Art. 2.