Art. 4. Deroghe e prelievi 1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge: a) le specie alloctone; b) le specie oggetto di allevamento produttivo; c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3. 2. Nel caso di specie di cui all'Art. 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattivita'. 3. Le province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalita' di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'Art. 2. 4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attivita' didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, localita' di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attivita' didattica. Le province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attivita' comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'Art. 2.