Art. 5. M o n i t o r a g g i o 1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalita' di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 «Nuove norme regionali di attuazione della legge 1 1 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26»). 2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1. 3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del Programma regionale di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'Art. 2, commi 1 e 2 della presente legge. 4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai sensi dell'Art. 8, comma 4, dello stesso.