Art. 5.
                       M o n i t o r a g g i o
    1.  Ai  fini della tutela della fauna minore viene predisposto un
sistema  di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e
delle  aree  protette,  con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti
universitari,    delle    associazioni   ed   organismi   scientifici
riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di
volontariato  aventi  finalita'  di tutela ambientale e di protezione
animale,   iscritte   nei   registri  di  cui  alla  legge  regionale
21 febbraio   2005,   n.   12  (Norme  per  la  valorizzazione  delle
organizzazioni  di  volontariato.  Abrogazione  della legge regionale
2 settembre  1996,  n.  37 «Nuove norme regionali di attuazione della
legge  1  1 agosto  1991,  n.  266  -  legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26»).
    2.   Allo   scopo   di  raccogliere,  selezionare,  coordinare  e
condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra
i soggetti di cui al comma 1.
    3.  Gli  esiti  del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono
finalizzati   anche   alla   stesura  del  rapporto  sullo  stato  di
conservazione  del  patrimonio  naturale regionale, facente parte del
Programma regionale di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 6 del
2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di
cui all'Art. 2, commi 1 e 2 della presente legge.
    4.  Il  monitoraggio  di cui ai commi precedenti riguarda anche i
dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato
D,  lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del
1997, ai sensi dell'Art. 8, comma 4, dello stesso.