Art. 6.
          Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate
    1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta  regionale  approva  l'elenco  regionale delle specie rare e/o
minacciate  che  appartengono  alla  fauna  minore  regionale  e  che
richiedono particolari misure di conservazione.
    2.  Le  specie comprese nell'elenco regionale, di cui al comma 1,
sono  considerate  particolarmente  protette  ai  sensi  dell'Art. 2,
comma 2.
    3.  L'elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla
giunta  regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano
condizioni   specifiche,   urgenze   o   particolari   programmi   di
conservazione,  sentite  le province, gli enti di gestione delle aree
protette,  gli  istituti  universitari,  le associazioni ed organismi
scientifici  riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute
con  decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'Art. 13 della
legge  8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente
e  norme  in  materia  di  danno  ambientale)  e  le associazioni che
perseguono  finalita'  di  tutela  ambientale e di protezione animale
iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.
34  (Norme  per  la  valorizzazione  delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo»).