Art. 7. S a n z i o n i 1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge e' passibile delle seguenti sanzioni amministrative: a) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'Art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 euro a 500 euro per ogni esemplare, nonche' la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio; b) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'Art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro, nonche' l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi; c) da 10 euro a 60 euro per la violazione delle norme di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'Art. 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro; d) da 20 euro a 120 euro in caso di violazione del divieto di cui all'Art. 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'Art. 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 euro a 240 euro; e) da 25 euro a 250 euro in caso di immissione sul inercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'Art. 4, comma 2; f) da 25 euro a 120 euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'Art. 4, comma.3; g) da 20 euro a 120 euro in caso di prelievo e allevamento per attivita' didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'Art. 4, comma 4, nonche' la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei. 2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge.