Art. 7.
                           S a n z i o n i
    1.  Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge
e' passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
      a) da  25  euro a 250 euro per la violazione delle norme di cui
all'Art.  3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le
specie  particolarmente  protette  ai  sensi dell'Art. 2, comma 2, si
applica la sanzione da 50 euro a 500 euro per ogni esemplare, nonche'
la  confisca  degli  animali  e  il loro rilascio in ambienti idonei;
qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano
sanzioni di importo doppio;
      b) da  25  euro a 250 euro per la violazione delle norme di cui
all'Art.  3,  comma 1,  lettera b);  qualora le violazioni riguardino
specie  particolarmente  protette  ai  sensi dell'Art. 2, comma 2, si
applica la sanzione da 500 a 5.000 euro, nonche' l'obbligo di rimessa
in pristino dei luoghi;
      c) da  10  euro  a 60 euro per la violazione delle norme di cui
all'Art.  3,  comma 1,  lettera c);  qualora le violazioni riguardino
specie  particolarmente  protette  ai  sensi dell'Art. 2, comma 2, si
applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
      d) da  20  euro a 120 euro in caso di violazione del divieto di
cui all'Art. 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino
effetti  negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai
sensi  dell'Art.  2, comma 2, si applica la sanzione da 40 euro a 240
euro;
      e) da  25 euro a 250 euro in caso di immissione sul inercato di
specie   autorizzate   all'allevamento   ad   uso  commerciale  senza
certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'Art. 4, comma 2;
      f) da  25  euro  a  120  euro  in caso di prelievo, detenzione,
allevamento   o   uccisione  per  scopi  di  ricerca,  ripopolamento,
reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione
provinciale di cui all'Art. 4, comma.3;
      g) da  20 euro a 120 euro in caso di prelievo e allevamento per
attivita'   didattiche  da  parte  di  scuole,  enti  o  associazioni
riconosciuti,  senza  la preventiva comunicazione alla provincia, o a
seguito di diniego ai sensi dell'Art. 4, comma 4, nonche' la confisca
degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
    2.   I   proventi,  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  di  cui  al  comma 1, sono riscossi dalle
province  ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al
finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge.