Art. 8.
                          V i g i l a n z a
    1.   La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e'
affidata  ai  corpi  e  servizi di polizia locale, al Corpo forestale
dello  Stato,  agli  ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai
guardiaparco,  ai  sensi  dell'Art. 55 della legge regionale n. 6 del
2005.
    2.   Tale   vigilanza  spetta  inoltre  alle  guardie  ecologiche
volontarie,  agli  agenti  giurati  delle  associazioni di protezione
ambientale   riconosciute   dal  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi
dell'Art.  13  della  legge  n. 349 del 1986, alle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli
animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali
e regionali.