Art. 8. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'Art. 55 della legge regionale n. 6 del 2005. 2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 349 del 1986, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.