Art. 9. Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia 1. La Regione, le province e gli enti di gestione delle aree protette, anche con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, attuano e promuovono: a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento; b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore; c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'Art. 2, comma 2; d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversita'; e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'Art. 727 del Codice penale; f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.