Art. 9.
          Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia
    1.  La  Regione,  le  province  e gli enti di gestione delle aree
protette,  anche  con  il  coinvolgimento  degli  enti  locali  e dei
soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, attuano e promuovono:
      a) studi   e   ricerche   finalizzati   alla  gestione  e  alla
conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare
alla  valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e
di reintroduzione o ripopolamento;
      b) la  realizzazione  e gestione di centri specializzati per lo
studio  e  la  conservazione,  la riproduzione e la reintroduzione in
natura delle specie appartenenti alla fauna minore;
      c) l'acquisizione  al  pubblico  demanio  di  aree  naturali  e
semi-naturali  particolarmente  interessanti  per la sopravvivenza di
specie  della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di
cui all'Art. 2, comma 2;
      d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di
tutela  e  sensibilizzazione  dell'opinione pubblica, con particolare
riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il
mantenimento  degli  equilibri  ecologici  e  sulla  importanza della
tutela della biodiversita';
      e) azioni  e misure per contrastare l'abbandono e per contenere
lo   sviluppo   delle  popolazioni  faunistiche  alloctone,  evitando
comunque  ogni  forma  di  maltrattamento degli animali alloctoni, ai
sensi dell'Art. 727 del Codice penale;
      f) azioni  di  incentivazione  finalizzate alla conservazione e
gestione  di  habitat  e  specie  della fauna oggetto di tutela della
presente  legge,  sia  in  aree pubbliche che private, anche mediante
convenzioni e accordi di programma.