Art. 2.
          Modifica Art. 7 della legge regionale n. 18/2001
    L'Art. 7 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Disposizioni
particolari  per le segreterie dei gruppi consiliari) viene soppresso
e' sostituito dal seguente:
    «Art.  7. - 1. A ciascun gruppo e' riconosciuta la disponibilita'
finanziaria  necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la
configurazione   spettante   in   base   alle   previsioni  contenute
nell'allegata tabella B.
    2.  Nel  caso  in  cui  i  gruppi  non  procedano  alla copertura
integrale  dei  posti  assegnati,  puo'  essere  loro  corrisposto un
contributo  sostitutivo  pari  alla  spesa  per  la  retribuzione del
rispettivo personale mancante.
    3.  I  contributi  sostitutivi  di  cui  alla presente legge sono
erogati   in   rate   mensili   e   sono   utilizzati  per  il  costo
onnicomprensivo    di    consulenze,    collaborazioni,   prestazioni
professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie
allo svolgimento delle attivita' proprie del gruppo.
    4.  Il  servizio legislativo del consiglio predispone ed aggiorna
le  convenzioni  tipo  per  l'impiego  dei  contributi secondo quanto
previsto  al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi
ed obbligatori per tutti i gruppi.
    5.  E'  vietata  ai  gruppi  qualsiasi  forma  di reclutamento di
personale   che  configuri  l'instaurazione  di  rapporto  di  lavoro
subordinato anche a termine.
    6.  I  contributi  previsti  dall'Art.  1  della  legge regionale
20 novembre  1972,  n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono  annualmente  rideterminati  con  provvedimento  dell'ufficio di
presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo
per operai e impiegati riferito all'anno precedente.
    7.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'esercizio  del mandato, a
ciascun  consigliere  viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e
rappresentanza,   una   somma  mensile,  equivalente  al  trattamento
economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di categoria D.
    8.  Con apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza vengono
definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa,
di   erogazione  del  rimborso,  nonche'  la  tipologia  delle  spese
ammissibili.
    9.  Sono  escluse  dal  rimborso  le  somme  a  qualunque  titolo
eventualmente  erogate dal consigliere a coniuge, convivente, parenti
ed affini entro il IV grado».