Art. 2. Modifica Art. 7 della legge regionale n. 18/2001 L'Art. 7 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Disposizioni particolari per le segreterie dei gruppi consiliari) viene soppresso e' sostituito dal seguente: «Art. 7. - 1. A ciascun gruppo e' riconosciuta la disponibilita' finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B. 2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, puo' essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante. 3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e sono utilizzati per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attivita' proprie del gruppo. 4. Il servizio legislativo del consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi. 5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine. 6. I contributi previsti dall'Art. 1 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'ufficio di presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno precedente. 7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di categoria D. 8. Con apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonche' la tipologia delle spese ammissibili. 9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado».