Art. 2.
    Inserimento dell'Art. 26-bis nella legge regionale n. 70/2005
    1.  Dopo  il  capo  IX-bis  della  legge  regionale n. 70/2005 e'
inserito il seguente:
    «Art.  26-bis  (Modifiche  all'Art.  21  della legge regionale n.
32/2002).  - 1. Dopo la lettera d-bis) del comma 2 dell'Art. 21 della
legge  regionale  26 luglio  2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della   Regione   Toscana   in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro),  e' inserita la
seguente lettera:
    «d-ter)  interviene  finanziariamente  al  fine  di assicurare la
continuita'   delle   erogazioni   ai   lavoratori   posti  in  cassa
integrazione guadagni straordinaria.».