Art. 2. Inserimento dell'Art. 26-bis nella legge regionale n. 70/2005 1. Dopo il capo IX-bis della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il seguente: «Art. 26-bis (Modifiche all'Art. 21 della legge regionale n. 32/2002). - 1. Dopo la lettera d-bis) del comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' inserita la seguente lettera: «d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuita' delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.».