Art. 5.
  Inserimento dell'Art. 46-quater nella legge regionale n. 70/2005
    1.  Dopo  l'Art.  46-ter  della  legge  regionale  n.  70/2005 e'
inserito il seguente:
    «Art.  46-quater  (Contributo  straordinario  all'ARPAT). - 1. E'
autorizzato  per  l'anno  2006  un  contributo  straordinario di euro
2.000.000,00  in  favore  dell'Agenzia  regionale  per  la protezione
ambientale   della   Toscana   (ARPAT),  al  fine  di  assicurare  la
realizzazione  del  processo  di  potenziamento  ed  adeguamento  dei
laboratori dell'Agenzia nel corso del presente esercizio.
    2.  La  giunta  regionale provvede con propria deliberazione alla
determinazione  delle  modalita'  di  assegnazione  ed erogazione del
contributo  di  cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto
da parte dell'ARPAT.
    3.  All'onere  di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo
stanziamento,  iscritto  nell'UPB  143  «Istituzione e sviluppo enti,
agenzie e societa' regionali - spese di investimento» del bilancio di
previsione 2006.».