Art. 5. Inserimento dell'Art. 46-quater nella legge regionale n. 70/2005 1. Dopo l'Art. 46-ter della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il seguente: «Art. 46-quater (Contributo straordinario all'ARPAT). - 1. E' autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell'Agenzia nel corso del presente esercizio. 2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalita' di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell'ARPAT. 3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell'UPB 143 «Istituzione e sviluppo enti, agenzie e societa' regionali - spese di investimento» del bilancio di previsione 2006.».