Art. 7.
  Inserimento dell'Art. 46-sexies nella legge regionale n. 70/2005
    1.  Dopo  l'Art. 46-quinquies della legge regionale n. 70/2005 e'
inserito il seguente:
      «Art.  46-sexies  (Offerta termale). - 1. Al fine di assicurare
la   valorizzazione  ed  il  potenziamento  dell'offerta  termale  in
Toscana,   la   giunta   regionale  e'  autorizzata  all'acquisizione
dell'aumento  di  capitale della societa' «Terme di Casciana S.p.a.»,
con  sede  in  Casciana Terme, nella misura, proporzionale alla quota
posseduta  pari  al  50 per cento del capitale sociale, di n. 323.705
nuove  azioni  del  valore nominale di euro 3,51 per complessivi euro
1.136.204,55.
    2.  Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della societa'
e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  1.136.204,55  cui  si fa fronte
mediante   lo   stanziamento  iscritto  nella  UPB  532  «Interventi,
incentivi  e  servizi  per  lo  sviluppo delle attivita' turistiche e
termali - spese di investimento» del bilancio di previsione 2006.».