Art. 8.
  Inserimento dell'Art. 46-septies nella legge regionale n. 70/2005
    1.  Dopo  l'Art.  46-sexies  della  legge regionale n. 70/2005 e'
inserito il seguente:
      «Art.  46-septies  Interventi diretti a favorire la continuita'
retributiva  in  favore  dei  lavoratori  posti in cassa integrazione
guadagni  straordinaria  (CIGS). - 1. Per l'anno 2006 e' istituito un
apposito  fondo  di  euro 200.000,00 per la copertura degli interessi
dovuti   per  operazioni  di  anticipazione  bancaria  finalizzate  a
garantire la continuita' dell'erogazione ai lavoratori posti in cassa
integrazione  guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente
tra  la concessione della cassa integrazione e l'effettiva erogazione
da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.).
    2.  Il fondo di cui al comma 1 e' destinato ai lavoratori in CIGS
dipendenti  in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in
crisi  aziendale  aggravata  da  una  situazione finanziaria ostativa
all'anticipazione  del  trattamento di CIGS. I criteri e le modalita'
di  gestione  e  organizzazione del fondo sono stabiliti dalla giunta
regionale.
    3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00,
si  provvede mediante lo stanziamento iscritti nell'UPB 612 «Lavoro -
spese correnti» del bilancio di previsione 2006.».