Art. 8. Inserimento dell'Art. 46-septies nella legge regionale n. 70/2005 1. Dopo l'Art. 46-sexies della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il seguente: «Art. 46-septies Interventi diretti a favorire la continuita' retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). - 1. Per l'anno 2006 e' istituito un apposito fondo di euro 200.000,00 per la copertura degli interessi dovuti per operazioni di anticipazione bancaria finalizzate a garantire la continuita' dell'erogazione ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente tra la concessione della cassa integrazione e l'effettiva erogazione da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.). 2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato ai lavoratori in CIGS dipendenti in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in crisi aziendale aggravata da una situazione finanziaria ostativa all'anticipazione del trattamento di CIGS. I criteri e le modalita' di gestione e organizzazione del fondo sono stabiliti dalla giunta regionale. 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritti nell'UPB 612 «Lavoro - spese correnti» del bilancio di previsione 2006.».