Art. 14. Integrazione socio-sanitaria 1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l'adozione del piano dei servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il PLUS di cui all'Art. 20 della legge regionale n. 23 del 2005. 2. Il direttore dei servizi socio-sanitari, e' nominato dal direttore generale, viene scelto fra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di attivita' di dirigenza nei servizi socio-sanitari e psico-sociali e laurea in discipline sociali e sanitarie. 3. Il direttore dei servizi sociosanitari fa parte dello staff di direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: a) supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l'integrazione dei servizi sociali, socio- sanitari e sanitari; b) e' preposto al coordinamento funzionale delle attivita' sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria dell'azienda; c) partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS. 4. Il comma 4 dell'Art. 32 della legge regionale n. 23 del 2005 e' sostituito dal seguente: «4. Alla definizione del PLUS l'azienda sanitaria locale partecipa con il direttore generale ovvero con il direttore dei servizi sociosanitari e con il direttore del distretto».