Art. 2. Aziende sanitarie locali 1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) della Sardegna, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti: a) Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Sassari; b) Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Olbia-Tempio; c) Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Nuoro; d) Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della provincia dell'Ogliastra; e) Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Oristano; f) Azienda sanitaria locale n. 6 di Saniuri coincidente con l'ambito territoriale della provincia del Medio Campidano; g) Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Carbonia-Iglesias; h) Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Cagliari.