Art. 27. Contabilita' economico-patrimoniale 1. Il sistema della contabilita' economico-patrimoniale delle aziende sanitarie e' definito dalla giunta regionale, informandosi ai principi e alle disposizioni del codice civile e tenendo conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale, nonche' delle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica. 2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'Art. 26, il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione contestualmente all'adozione sia del Programma sanitario annuale, sia del Programma sanitario triennale. Un piano annuale di fabbisogno del personale e' inserito come allegato al bilancio annuale di previsione e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti nel presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione.