Art. 28.
                Sistema di programmazione e controllo
    1.  Il  sistema  di  programmazione  e  controllo  si compone dei
seguenti strumenti:
      a) programma  sanitario  pluriennale e annuale, di cui all'Art.
13;
      b) sistema informativo;
      c) sistema budgetario;
      d) contabilita' analitica;
      e) sistema degli indicatori.
    2.  Le caratteristiche e le modalita' di gestione degli strumenti
di cui al comma 1 sono stabiliti dalla giunta regionale, tenuto conto
del sistema informativo sanitario nazionale e regionale.
    3.  Il  sistema  budgetario  di  cui  alla lettera c) del comma 1
comprende:
      a) limitatamente  alle  ASL, il budget di tutela, che raffronta
il  fabbisogno  per  macro-funzioni  assistenziali, quale determinato
dalla  Regione  in  sede  di riparto del Fondo sanitario regionale ai
sensi  dell'Art.  26,  con il costo di acquisto o di produzione delle
prestazioni  e dei servizi necessari per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
      b) i  budget  delle  macro-articolazioni  organizzative  e  dei
centri di responsabilita' individuati nell'atto aziendale.