Art. 28. Sistema di programmazione e controllo 1. Il sistema di programmazione e controllo si compone dei seguenti strumenti: a) programma sanitario pluriennale e annuale, di cui all'Art. 13; b) sistema informativo; c) sistema budgetario; d) contabilita' analitica; e) sistema degli indicatori. 2. Le caratteristiche e le modalita' di gestione degli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti dalla giunta regionale, tenuto conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale. 3. Il sistema budgetario di cui alla lettera c) del comma 1 comprende: a) limitatamente alle ASL, il budget di tutela, che raffronta il fabbisogno per macro-funzioni assistenziali, quale determinato dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'Art. 26, con il costo di acquisto o di produzione delle prestazioni e dei servizi necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati; b) i budget delle macro-articolazioni organizzative e dei centri di responsabilita' individuati nell'atto aziendale.