Art. 4. Tutela del diritto del cittadino alla salute e al benessere 1. E' compito della Regione: a) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione di interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con il sistema scolastico, gli ordini professionali, l'universita' e con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cooperazione sociale, nonche' per la partecipazione alla verifica della qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate e alla verifica dei risultati; b) emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e sovraintendere al processo di attuazione delle stesse; c) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione del consenso informato e per assicurare ai cittadini l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie ed al luogo di cura; d) emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di relazioni con il pubblico, di uffici di pubblica tutela e di punti di accesso unitario ai servizi sanitari, nei presidi ospedalieri del livello distrettuale; e) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione, anche sperimentale, di interventi, stili e pratiche operative, formazione delle professionalita', finalizzati alla umanizzazione delle cure ed alla costruzione del benessere del cittadino malato attraverso le varie componenti del sistema sanitario: le professionalita' tecnico-scientifiche, l'interazione tra le diverse professionalita', l'organizzazione del lavoro, le strutture e il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. 2. Nelle aziende sanitarie sono istituiti: a) un Ufficio di pubblica tutela (UPI) retto da persona qualificata, non dipendente del servizio sanitario regionale; la funzione di responsabile dell'ufficio di pubblica tutela ha natura di servizio onorario; b) un ufficio di relazioni con il pubblico, affidato a personale dipendente; c) punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero e in ogni distretto, composti da responsabili del percorso clinico, in diretta relazione con i medici di medicina generale.