(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006) IL PRESIDENTE Premesso che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura o per estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie; Precisato che la predetta funzione di coordinamento spetta al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza in concorso con gli organi del servizio nazionale della protezione civile; Atteso che al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato spetta altresi' assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attivita' degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione; Evidenziato che ai sensi dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e' costituito il fondo regionale per la protezione civile con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato dall'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Dato atto che ai sensi dell'Art. 33, terzo comma il suddetto fondo e' amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore dallo stesso delegato; Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, recante «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia», che introduce modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; Precisato, in particolare, che ai sensi dell'Art. 1, comma 3 della citata legge n. 15/2004 e' inserito, dopo il terzo comma dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis che, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, autorizza il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile; Visto il proprio decreto 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., con cui e' stato approvato il regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture servizi da parte della protezione civile della Regione; Dato atto che il citato regolamento all'Art. 2, comma 2 disciplina le spese che possono essere sostenute in economia, nel caso in cui sia dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'Art. 9, secondo comma della legge regionale n. 64/1986; Considerato che, ai sensi dell'Art. 9, comma 2 della legge regionale n. 64/1986, al Presidente della Regione o all'assessore regionale delegato e' dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonche' nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze; Sottolineato che e' emersa la necessita' di modificare alcune modalita' operative del citato regolamento e di implementare la tipologia delle spese in economia non disciplinate dal regolamento stesso; Ravvisata, per le motivazioni sopra indicate, l'opportunita' di modificare il citato testo regolamentare, al fine di un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui alla legge regionale n. 64/1986; Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento, relativo alle modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1768; Decreta: E' approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 agosto 2006 ILLY