Legge  regionale  31 dicembre  1986,  n.  64,  Art.  33. Modifiche al
   regolamento  per le spese in economia relative a lavori, forniture
   e   servizi  da  parte  della  protezione  civile  della  Regione,
   approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005,
   n. 0195/Pres.
                               Art. 1.
                  Modifiche all'Art. 2 del decreto
     del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.
    1.  Il  comma 1  dell'Art.  2  del  decreto  del Presidente della
Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Sono  sostenute in economia da parte della protezione civile
della  Regione  le  spese  relative  ai  seguenti lavori, forniture e
servizi:
      a) realizzazioni tipografiche o su supporti multimediali;
      b) trasporto, distribuzione, spedizione e spese postali;
      c) fornitura,  manutenzione  e  completamento di dispositivi di
protezione  individuale,  capi di vestiario, accessori e dotazioni di
sicurezza e di soccorso;
      d) fornitura,   manutenzione   e   completamento   di   mobili,
attrezzature  d'ufficio  e  cancelleria,  e  di  beni ed attrezzature
specialistiche  o  comunque  rispondenti  alle esigenze di protezione
civile;
      e) fornitura  di piccola ferramenta e di materiale elettrico ed
edile;
      f) fornitura  di  componenti e sistemi elettronici, informatici
hardware e software, elettrici, supporti connessi, relativo materiale
accessorio,   di  consumo  e  di  ricambio,  nonche'  prestazioni  di
installazione,   manutenzione,   riparazione   ed   estensione  della
garanzia;
      g) organizzazione  di manifestazioni, convegni, mostre, corsi e
attivita'  di formazione ed informazione, comprese le spese d'affitto
e  allestimento  di  stand  e  padiglioni  e  delle sale adibite alle
lezioni,  installazioni  di  impianti microfonici e di registrazione,
stampa   di   diplomi,   inviti,  programmi,  buste,  documentazioni,
manifesti,  locandine,  striscioni, cartelloni e simili, materiale di
cancelleria,   supporti   informativi   cartacei,  riviste  e  libri,
fornitura di pannelli, deregistrazioni, buffet, coffe-break, spese di
ospitalita',   compensi  ai  relatori,  rimborso  spese  di  viaggio,
allacciamenti  telefonici, collegamenti dati internet in banda larga,
spese  di  trasporto,  uso  fotocopiatrici,  uso  lavagne  luminose e
quant'altro  necessario  per  la  migliore  riuscita  delle attivita'
sopracitate;
      h) ricorso  a  collaborazioni  esterne quali relatori, docenti,
istituti di ricerca e formazione e a consulenti esperti nelle materie
trattate  per  la  realizzazione dei corsi di formazione destinati ai
volontari,  che richiedano professionalita' e competenze tecniche non
presenti   all'interno   dell'amministrazione  regionale,  e  per  la
supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato in
attivita' di prevenzione e soccorso;
      i) generi alimentari e vettovagliamento per la preparazione dei
pasti  o pasti confezionati per i volontari impegnati in attivita' di
prevenzione sul territorio e in simulazioni di emergenza;
      j) partecipazione  dei  volontari  alle attivita' di protezione
civile  autorizzate  ed  organizzate  dalla  protezione  civile della
Regione o dal dipartimento della protezione civile, comprese le spese
per  i  servizi di trasporto dei volontari e dei materiali, spese per
il  vitto  e  l'alloggio  dei  volontari,  spese per il pagamento del
carburante  dei  mezzi  appartenenti ai comuni o alle associazioni di
volontariato  e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle
attivita' sopracitate;
      k) tributi e oneri diversi;
      l) attivita' e strumenti di traduzione ed interpretariato;
      m) acquisto   attrezzature,   macchinari   e   materiali   atti
all'imballaggio e all'immagazzinamento.».
    2.  La  lettera a)  del  comma 2  dell'Art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituita dalla seguente:
    «a)  tutti  i  lavori,  le  forniture,  le provviste ed i servizi
indicati  alle  lettere c), d), e) e f) del comma 1, finalizzate alle
azioni di soccorso;».
                               Art. 2.
           Modifiche all'Art. 6 del decreto del Presidente
                      della Regione n. 195/2005
    1.  La  lettera c)  del  comma 3  dell'Art.  6  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituita dalla seguente:
      «e)  qualora  la  spesa  non  superi  Euro  20.000,00  al netto
dell'IVA, ovvero non superi Euro 40.000,00 al netto dell'IVA nei casi
di cui al comma 2 dell'Art. 2;».
    2.  Al  comma 4  dell'Art.  6  del  decreto  del Presidente della
Regione  n.  0195/2005, le parole «Direttore del servizio competente»
sono sostituite dalle seguenti «Direttore centrale».
                               Art. 3.
           Modifiche all'Art. 7 del decreto del Presidente
                      della Regione n. 195/2005
    1.  Il  comma 3  dell'Art.  7  del  decreto  del Presidente della
Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente:
    «3.  Si  prescinde  dalle procedure di cui al presente articolo e
dal  parere  di  congruita'  per  le  forniture  a pronta consegna di
importo  inferiore  ad  Euro  500,00, al netto dell'IVA, elevabili ad
Euro  2.000,00, al netto dell'IVA, per le forniture a pronta consegna
riferite  alle spese di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), e), i) e
j).».
                               Art. 4.
           Modifiche all'Art. 8 del decreto del Presidente
                      della Regione n. 195/2005
    1.  Al  comma 1  dell'Art.  8  del  decreto  del Presidente della
Regione  n.  0195/2005, le parole «Direttore del servizio competente»
sono sostituite dalle seguenti «Direttore centrale».
                               Art. 5.
           Modifiche all'Art. 9 del decreto del Presidente
                      della Regione n. 195/2005
    1.  Il  comma 3  dell'Art.  9  del  decreto  del Presidente della
Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente:
    «3.  Per  le finalita' dell'Art. 2, comma 1, il gestore del fondo
regionale  per  la  protezione civile puo' effettuare prelevamenti in
contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza
massima di contante di Euro 2.000,00.».
    2.  Il  comma 4  dell'Art.  9  del  decreto  del Presidente della
Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Per  le finalita' dell'Art. 2, comma 2, il gestore del fondo
regionale  per  la  protezione civile puo' effettuare prelevamenti in
contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza
massima di contante di Euro 8.000,00.».
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il presidente: Illy