Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile della Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres. Art. 1. Modifiche all'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2005, n. 0195/Pres. 1. Il comma 1 dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente: «1. Sono sostenute in economia da parte della protezione civile della Regione le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi: a) realizzazioni tipografiche o su supporti multimediali; b) trasporto, distribuzione, spedizione e spese postali; c) fornitura, manutenzione e completamento di dispositivi di protezione individuale, capi di vestiario, accessori e dotazioni di sicurezza e di soccorso; d) fornitura, manutenzione e completamento di mobili, attrezzature d'ufficio e cancelleria, e di beni ed attrezzature specialistiche o comunque rispondenti alle esigenze di protezione civile; e) fornitura di piccola ferramenta e di materiale elettrico ed edile; f) fornitura di componenti e sistemi elettronici, informatici hardware e software, elettrici, supporti connessi, relativo materiale accessorio, di consumo e di ricambio, nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia; g) organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, corsi e attivita' di formazione ed informazione, comprese le spese d'affitto e allestimento di stand e padiglioni e delle sale adibite alle lezioni, installazioni di impianti microfonici e di registrazione, stampa di diplomi, inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine, striscioni, cartelloni e simili, materiale di cancelleria, supporti informativi cartacei, riviste e libri, fornitura di pannelli, deregistrazioni, buffet, coffe-break, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, allacciamenti telefonici, collegamenti dati internet in banda larga, spese di trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attivita' sopracitate; h) ricorso a collaborazioni esterne quali relatori, docenti, istituti di ricerca e formazione e a consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai volontari, che richiedano professionalita' e competenze tecniche non presenti all'interno dell'amministrazione regionale, e per la supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato in attivita' di prevenzione e soccorso; i) generi alimentari e vettovagliamento per la preparazione dei pasti o pasti confezionati per i volontari impegnati in attivita' di prevenzione sul territorio e in simulazioni di emergenza; j) partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile autorizzate ed organizzate dalla protezione civile della Regione o dal dipartimento della protezione civile, comprese le spese per i servizi di trasporto dei volontari e dei materiali, spese per il vitto e l'alloggio dei volontari, spese per il pagamento del carburante dei mezzi appartenenti ai comuni o alle associazioni di volontariato e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attivita' sopracitate; k) tributi e oneri diversi; l) attivita' e strumenti di traduzione ed interpretariato; m) acquisto attrezzature, macchinari e materiali atti all'imballaggio e all'immagazzinamento.». 2. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituita dalla seguente: «a) tutti i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi indicati alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, finalizzate alle azioni di soccorso;». Art. 2. Modifiche all'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 1. La lettera c) del comma 3 dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituita dalla seguente: «e) qualora la spesa non superi Euro 20.000,00 al netto dell'IVA, ovvero non superi Euro 40.000,00 al netto dell'IVA nei casi di cui al comma 2 dell'Art. 2;». 2. Al comma 4 dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, le parole «Direttore del servizio competente» sono sostituite dalle seguenti «Direttore centrale». Art. 3. Modifiche all'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 1. Il comma 3 dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente: «3. Si prescinde dalle procedure di cui al presente articolo e dal parere di congruita' per le forniture a pronta consegna di importo inferiore ad Euro 500,00, al netto dell'IVA, elevabili ad Euro 2.000,00, al netto dell'IVA, per le forniture a pronta consegna riferite alle spese di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), e), i) e j).». Art. 4. Modifiche all'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 1. Al comma 1 dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, le parole «Direttore del servizio competente» sono sostituite dalle seguenti «Direttore centrale». Art. 5. Modifiche all'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2005 1. Il comma 3 dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente: «3. Per le finalita' dell'Art. 2, comma 1, il gestore del fondo regionale per la protezione civile puo' effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di Euro 2.000,00.». 2. Il comma 4 dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0195/2005, e' sostituito dal seguente: «4. Per le finalita' dell'Art. 2, comma 2, il gestore del fondo regionale per la protezione civile puo' effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di Euro 8.000,00.». Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Illy