Art. 2. Composizione 1. La consulta statutaria, di seguito denominata consulta, e' composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione. 2. Ciascun componente della consulta e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti. 3. Ai componenti della consulta si applicano le norme in materia di eleggibilita' e le cause di incompatibilita' previste per i Consiglieri regionali. 4. I componenti della consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. 5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.