Art. 2.
                            Composizione
    1.  La  consulta  statutaria,  di seguito denominata consulta, e'
composta  da  cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di
pubblica amministrazione.
    2.  Ciascun  componente  della  consulta  e' eletto dal Consiglio
regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
    3.  Ai componenti della consulta si applicano le norme in materia
di  eleggibilita'  e  le  cause  di  incompatibilita'  previste per i
Consiglieri regionali.
    4.  I  componenti  della consulta durano in carica sei anni e non
sono rieleggibili.
    5.  In  caso  di decesso, dimissioni o decadenza di un componente
della  consulta  il  Consiglio regionale procede entro quarantacinque
giorni,  con  la maggioranza  di  cui  al  comma 2, alla elezione del
sostituto.