Art. 3.
                           F u n z i o n i
    1.  Il  Presidente  della  giunta  regionale,  il  Presidente del
consiglio  regionale  o  un  quinto dei Consiglieri regionali possono
richiedere alla Consulta pareri su:
      a) la  conformita' allo statuto dei progetti di legge regionale
e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
      b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai
sensi dello Statuto.
    2.  La  consulta  esprime parere obbligatorio sull'ammissibilita'
delle  iniziative  popolari  e  delle  richieste  referendarie di cui
all'Art. 10 dello Statuto.