Art. 3. F u n z i o n i 1. Il Presidente della giunta regionale, il Presidente del consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su: a) la conformita' allo statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare; b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto. 2. La consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilita' delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'Art. 10 dello Statuto.