Art. 4.
                    Funzionamento della consulta
    1. La consulta si riunisce su convocazione del presidente.
    2.  La consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti.
Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parita' prevale
il voto del Presidente.
    3.  Il  parere,  qualora  sia adottato con il dissenso espresso e
argomentato  di  uno  o piu' dei componenti, deve essere congruamente
motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
    4.  Svolge  le  funzioni  di  segretario un funzionario regionale
appartenente alla struttura regionale di supporto alla consulta.
    5. Il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza
diritto  di  voto, i direttori generali e i dirigenti delle strutture
regionali interessate.