Art. 4. Funzionamento della consulta 1. La consulta si riunisce su convocazione del presidente. 2. La consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o piu' dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla consulta. 5. Il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.