Art. 5. Modalita' ed effetti dell'espressione del parere 1. La consulta esprime i pareri di cui all'Art. 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento interno del consiglio. 2. Il parere di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell'esame dei provvedimenti da parte dell'assemblea. 3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della consulta di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale. 4. Il parere negativo sull'ammissibilita' delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza. 5. Se i pareri di cui all'Art. 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla consulta statutaria nel termine di cui al comma i del presente articolo, il consiglio procede all'esame dei provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dello stesso. 6. Il Regolamento interno del consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l'attivita' della consulta e la programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni.