Art. 5.
          Modalita' ed effetti dell'espressione del parere
    1.  La  consulta  esprime  i pareri di cui all'Art. 3 entro venti
giorni   dal   ricevimento  della  richiesta,  secondo  le  modalita'
stabilite dal Regolamento interno del consiglio.
    2.  Il parere di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), deve essere
espresso   comunque  prima  dell'esame  dei  provvedimenti  da  parte
dell'assemblea.
    3.  Gli  organi  regionali, entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione  del  parere della consulta di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera b),  qualora  non  ritengano  di accoglierlo, lo sottopongono
alla valutazione del Consiglio regionale.
    4.   Il  parere  negativo  sull'ammissibilita'  delle  iniziative
popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.
    5.   Se   i  pareri  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,  riferiti  a
provvedimenti  presentati  al  Consiglio  regionale, non vengono resi
dalla  consulta statutaria nel termine di cui al comma i del presente
articolo,   il   consiglio   procede   all'esame   dei  provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
    6.  Il  Regolamento interno del consiglio regionale stabilisce le
norme   di   coordinamento   tra  l'attivita'  della  consulta  e  la
programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni.