Art. 17.
                        Collegio dei revisori
    1. Presso l'ARPAL e' istituito un collegio dei revisori dei conti
composto  da  tre  membri,  di  cui  un  presidente e due componenti,
nominati  dalla  giunta  regionale  e scelti tra i revisori contabili
iscritti  nel  registro  previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  88,  (attuazione della direttiva CEE n. 253/84
relativa  alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili).
    2. La giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al
comma 1  e  dei  relativi  supplenti, fra coloro che hanno presentato
domanda.
    3.  Si  osservano,  in quanto applicabili, le norme in materia di
incompatibilita'  e  di  decadenza previste dall'Art. 2399 del codice
civile.
    4. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni. I
membri  del  collegio  possono  essere  revocati  per  giusta causa e
possono   rinunziare   all'incarico;  in  tal  caso  la  rinuncia  e'
comunicata al direttore generale dell'ARPAL e alla giunta regionale.
    5.  Il  collegio  dei revisori dei conti delibera con la presenza
della maggioranza dei componenti.
    6. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla
gestione   contabile   e   finanziaria   dell'ARPAL,  valutandone  la
conformita'  dell'azione  e dei risultati alle norme che disciplinano
l'attivita'  dell'agenzia,  ai programmi, ai criteri e alle direttive
della  Regione  e  ai  principi  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  principalmente  per  quanto attiene alle esigenze di
efficacia e di economicita'.
    7. In particolare, il collegio:
      a) verifica,  di  norma almeno ogni trimestre, la situazione di
cassa nonche' l'andamento finanziario e patrimoniale dell'agenzia;
      b) esprime un parere sul bilancio di previsione che deve essere
presentato  entro  il  31  dicembre  dell'anno precedente a quello di
riferimento;
      c) redige la relazione ai bilanci;
      d) vigila  anche  attraverso  l'esame  amministrativo-contabile
degli atti sulla regolarita' dell'amministrazione.
    8.   Il  presidente  del  collegio  comunica  i  risultati  delle
verifiche  di  cassa  e  dell'attivita'  di  vigilanza  prevista  dal
comma 7,   lettere a)  e d)  al  direttore  generale  e  alla  giunta
regionale.
    9.  La  giunta  regionale  determina  l'indennita'  spettante  al
presidente  e  ai  componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti
all'atto  della  nomina  del  collegio.  Si applicano le disposizioni
della  legge  regionale  3 gennaio  1978,  n.  1  (rimborso  spese ai
componenti  di  organi collegiali non elettivi della Regione o le cui
spese di funzionamento sono a carico della stessa).