Art. 17. Collegio dei revisori 1. Presso l'ARPAL e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, (attuazione della direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). 2. La giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di incompatibilita' e di decadenza previste dall'Art. 2399 del codice civile. 4. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia e' comunicata al direttore generale dell'ARPAL e alla giunta regionale. 5. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. 6. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita' dell'agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicita'. 7. In particolare, il collegio: a) verifica, di norma almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonche' l'andamento finanziario e patrimoniale dell'agenzia; b) esprime un parere sul bilancio di previsione che deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; c) redige la relazione ai bilanci; d) vigila anche attraverso l'esame amministrativo-contabile degli atti sulla regolarita' dell'amministrazione. 8. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attivita' di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al direttore generale e alla giunta regionale. 9. La giunta regionale determina l'indennita' spettante al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti all'atto della nomina del collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).