Art. 22. Disposizioni sul personale addetto alle attivita' di ispezione e vigilanza 1. Il personale dell'ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli ambientali, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAL, puo' accedere alle sedi di attivita' degli impianti ed agli impianti, nonche' richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. 2. Al personale addetto ai controlli non puo' essere opposto il segreto industriale per evitare od ostacolare le attivita' di verifica e controllo. 3. Il regolamento di cui all'Art. 19 recepisce modalita' e termini delle procedure definite dalla giunta regionale per l'individuazione da parte di ARPAL del proprio personale da adibire a funzione di controllo ambientale.