Art. 22.
Disposizioni  sul  personale  addetto  alle  attivita' di ispezione e
                              vigilanza
    1. Il personale dell'ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli
ambientali,   munito   di   documento  di  riconoscimento  rilasciato
dall'ARPAL,  puo'  accedere  alle sedi di attivita' degli impianti ed
agli  impianti,  nonche'  richiedere  i  dati,  le  informazioni ed i
documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi.
    2.  Al  personale addetto ai controlli non puo' essere opposto il
segreto  industriale  per  evitare  od  ostacolare  le  attivita'  di
verifica e controllo.
    3.  Il  regolamento  di  cui  all'Art.  19  recepisce modalita' e
termini   delle   procedure   definite  dalla  giunta  regionale  per
l'individuazione da parte di ARPAL del proprio personale da adibire a
funzione di controllo ambientale.