Art. 23. Vigilanza e controllo 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'Art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 496/1993 convertito con modificazioni con legge n. 61/1994, il direttore generale dell'ARPAL fornisce alla giunta regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste. 2. Sono soggetti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti: a) il budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge; b) il bilancio di esercizio; c) il regolamento di organizzazione; d) la dotazione organica; e) il programma annuale dei controlli di cui all'Art. 27. 3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale. 4. La giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. 5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ARPAL. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.