Art. 23.
                        Vigilanza e controllo
    1.  Ai  fini  dell'esercizio  della  vigilanza di cui all'Art. 3,
comma 1  del  decreto-legge  n. 496/1993 convertito con modificazioni
con  legge n. 61/1994, il direttore generale dell'ARPAL fornisce alla
giunta  regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini
dalla  stessa  stabiliti,  tutte le informazioni, i dati e le notizie
richieste.
    2. Sono soggetti al controllo preventivo della giunta regionale i
seguenti atti:
      a) il  budget  annuale  redatto sulla base dei programmi di cui
alla presente legge;
      b) il bilancio di esercizio;
      c) il regolamento di organizzazione;
      d) la dotazione organica;
      e) il programma annuale dei controlli di cui all'Art. 27.
    3.  Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati
entro dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale.
    4.  La giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al comma 2
entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento. Trascorsi tali termini gli
atti diventano esecutivi.
    5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta
se  prima  della  loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi
integrativi  di  giudizio  all'ARPAL.  In  tal  caso  il  termine per
l'annullamento   decorre  dal  momento  della  ricezione  degli  atti
richiesti.