Art. 26.
                       Fonti di finanziamento
    1.  Al  finanziamento  delle  attivita'  dell'ARPAL  di  cui alla
presente legge si provvede mediante:
      a) finanziamento  ordinario  annuale a valere sulle risorse del
fondo regionale sanitario di parte corrente;
      b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di
programmi regionali in materia ambientale;
      c) finanziamenti  delle  province  e  dei  comuni per attivita'
ulteriori non ricomprese nei programmi regionali;
      d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL;
      e) le  entrate  poste  a  carico  dei  titolari  di  impianti o
attivita'  soggette  ad  autorizzazioni  e procedure di bonifica o di
VIA.