Art. 26. Fonti di finanziamento 1. Al finanziamento delle attivita' dell'ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante: a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente; b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale; c) finanziamenti delle province e dei comuni per attivita' ulteriori non ricomprese nei programmi regionali; d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell'ARPAL; e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attivita' soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di VIA.