Art. 27.
Programma  regionale  triennale ed annuale dei controlli, monitoraggi
ambientali   dello   sviluppo  delle  reti  di  rilevamento  e  degli
                       osservatori regionali.
    1.  Il  consiglio  regionale  approva  le  linee di indirizzo e i
criteri  per  la  redazione  del  programma triennale dei controlli e
monitoraggi  ambientali  e  di versante, dello sviluppo delle reti di
rilevamento  e  di  monitoraggio  degli  osservatori regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.
    2.  Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la giunta regionale,
tenuto  conto  delle  risorse  complessivamente  disponibili  e delle
proposte  formulate dalle province, sentiti i comuni, approva entro i
successivi   trenta  giorni  il  programma  triennale  operativo  che
contiene:
      a) tipologia,    entita',   localizzazione   e   modalita'   di
rilevamento  dei  dati ambientali e dei monitoraggi da effettuare sul
territorio nei seguenti comparti:
        1) aria;
        2) acqua;
        3) suolo;
        4) assetto idrogeologico;
        5) inquinamenti fisici;
        6) cave;
        7) ambiente marino e costiero;
        8) dati meteoclimatici;
        9) biodiversita';
      b) modalita'  di  sviluppo  delle  reti  di  rilevamento  e  di
monitoraggio  e  delle  attivita'  degli  osservatori  regionali, con
indicazione  dell'entita'  e della modalita' di copertura degli oneri
di manutenzione;
      c) quantita'  minime ed eventuali criteri per la localizzazione
dei  controlli  e  delle  ispezioni da effettuare sul territorio, con
indicazione  della  percentuale di controlli da effettuare sulla base
di richieste formulate in forma non anonima;
      d) quantita'  minime,  tipologie e modalita' di svolgimento dei
controlli  periodici  a  cui  sottoporre  gli impianti e le attivita'
soggette ad autorizzazioni ambientali.
    3.  Il programma annuale dei controlli, predisposto dal direttore
generale  dell'ARPAL  tenuto conto delle indicazioni e delle proposte
dei  direttori  di  Dipartimento,  e'  redatto  in  conformita'  alla
programmazione triennale regionale, della quale costituisce strumento
attuativo.
    4.   Il  programma  annuale  e'  trasmesso  dall'ARPAL  entro  il
30 novembre  alla giunta regionale che ne verifica la conformita' con
la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora
non  vi  sia  conformita'  la  giunta  puo'  richiedere  al direttore
generale  dell'ARPAL  di  apportare modifiche e integrazioni al piano
annuale.
    5.  Le  attivita' di cui alle lettere a), b), e c), sono a carico
delle risorse di cui all'Art. 26, lettere a), b)e c).).
    6.  Gli  oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici
finalizzati  all'emanazione  di  provvedimenti autorizzativi in campo
ambientale,  di  procedure  di valutazione di impatto ambientale o di
bonifiche,  nonche'  gli oneri dei controlli periodici degli impianti
indicati  nei  programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti
richiedenti, titolari degli impianti o inquinatori.
    7.  Qualora  su  richiesta degli enti locali o di privati vengano
effettuati   controlli  ulteriori  rispetto  a  quelli  definiti  nei
programmi di cui al comma i, i relativi costi sono posti a carico:
      a) dei  titolari o gestori degli impianti o delle attivita' nel
caso  in cui vengano accertate irregolarita' o superamento dei limiti
fissati  dalle  normative  vigenti  o  inosservanza  di  prescrizioni
indicate  nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto
ambientale.  Sono,  altresi',  a  loro  carico  i costi relativi agli
eventuali  controlli  e monitoraggi decisi dalla pubblica autorita' a
seguito   dell'accertamento   di  irregolarita'  nella  conduzione  o
gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
      b) degli   enti   locali   qualora  siano  controlli  specifici
aggiuntivi   rispetto   alle  scelte  dei  programmi  regionali,  con
l'esclusione  delle  situazioni  di  emergenza  ambientale verificate
dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000
abitanti;
      c) dei  privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza
e la reiterazione delle richieste.
    8.  Gli  oneri  di  cui al comma 5, a valere sulle risorse di cui
all'Art.   26,   comma 1,   lettera e)  sono  definiti  dalla  giunta
regionale.
    9.  Il programma annuale e' piano operativo di tutte le attivita'
di competenza di ARPAL e deve individuare i costi e le relative fonti
di  finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli
oneri economici conseguenti alle attivita' da svolgere.