Art. 27. Programma regionale triennale ed annuale dei controlli, monitoraggi ambientali dello sviluppo delle reti di rilevamento e degli osservatori regionali. 1. Il consiglio regionale approva le linee di indirizzo e i criteri per la redazione del programma triennale dei controlli e monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio degli osservatori regionali, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 la giunta regionale, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e delle proposte formulate dalle province, sentiti i comuni, approva entro i successivi trenta giorni il programma triennale operativo che contiene: a) tipologia, entita', localizzazione e modalita' di rilevamento dei dati ambientali e dei monitoraggi da effettuare sul territorio nei seguenti comparti: 1) aria; 2) acqua; 3) suolo; 4) assetto idrogeologico; 5) inquinamenti fisici; 6) cave; 7) ambiente marino e costiero; 8) dati meteoclimatici; 9) biodiversita'; b) modalita' di sviluppo delle reti di rilevamento e di monitoraggio e delle attivita' degli osservatori regionali, con indicazione dell'entita' e della modalita' di copertura degli oneri di manutenzione; c) quantita' minime ed eventuali criteri per la localizzazione dei controlli e delle ispezioni da effettuare sul territorio, con indicazione della percentuale di controlli da effettuare sulla base di richieste formulate in forma non anonima; d) quantita' minime, tipologie e modalita' di svolgimento dei controlli periodici a cui sottoporre gli impianti e le attivita' soggette ad autorizzazioni ambientali. 3. Il programma annuale dei controlli, predisposto dal direttore generale dell'ARPAL tenuto conto delle indicazioni e delle proposte dei direttori di Dipartimento, e' redatto in conformita' alla programmazione triennale regionale, della quale costituisce strumento attuativo. 4. Il programma annuale e' trasmesso dall'ARPAL entro il 30 novembre alla giunta regionale che ne verifica la conformita' con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformita' la giunta puo' richiedere al direttore generale dell'ARPAL di apportare modifiche e integrazioni al piano annuale. 5. Le attivita' di cui alle lettere a), b), e c), sono a carico delle risorse di cui all'Art. 26, lettere a), b)e c).). 6. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all'emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale o di bonifiche, nonche' gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti, titolari degli impianti o inquinatori. 7. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma i, i relativi costi sono posti a carico: a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attivita' nel caso in cui vengano accertate irregolarita' o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresi', a loro carico i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla pubblica autorita' a seguito dell'accertamento di irregolarita' nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi; b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti; c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste. 8. Gli oneri di cui al comma 5, a valere sulle risorse di cui all'Art. 26, comma 1, lettera e) sono definiti dalla giunta regionale. 9. Il programma annuale e' piano operativo di tutte le attivita' di competenza di ARPAL e deve individuare i costi e le relative fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attivita' da svolgere.