Art. 3.
                      Funzioni della provincia
      i) La  provincia  e'  l'ente  di riferimento per lo svolgimento
delle  funzioni  amministrative  e di contro!lo ambientale sulla base
della  normativa  vigente  e dei criteri e delle linee guida definite
dalla Regione.
    2.  La  provincia,  in particolare, formula proposte in ordine ai
programmi  dei controlli regionali e approva il programma provinciale
di cui all'Art. 28.