Art. 3. Funzioni della provincia i) La provincia e' l'ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di contro!lo ambientale sulla base della normativa vigente e dei criteri e delle linee guida definite dalla Regione. 2. La provincia, in particolare, formula proposte in ordine ai programmi dei controlli regionali e approva il programma provinciale di cui all'Art. 28.