Art. 31.
          Sistema informativo di governo del comparto aria
    1.  L'insieme  degli  strumenti  a  supporto  della valutazione e
gestione della qualita' dell'aria ambiente, da effettuarsi secondo le
disposizioni   normative  nazionali  e  comunitarie,  costituisce  il
sistema informativo di governo del comparto aria, che, in particolare
comprende:
      a) l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
      b) le  banche  dati  relative  alle  reti di monitoraggio della
qualita' dell'aria e dei fenomeni meteoclimatici;
      c) le  banche  dati  relative  alle campagne di monitoraggio di
qualita'  dell'aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti
tramite le reti di monitoraggio;
      d) le  banche  dati  relative  alle  emissioni  degli  impianti
sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;
      e) la modellistica per la stima delle emissioni;
      f) la modellistica per la stima della qualita' dell'aria;
      g) la modellistica per la previsione delle emissioni.
    2. La Regione provvede in particolare:
      a) alla  tenuta ed aggiornamento dell'inventano regionale delle
emissioni in atmosfera;
      b) a  definire,  in  accordo  con  le  province  e  1'ARPAL, lo
sviluppo  delle  reti  di  monitoraggio funzionali alla valutazione e
gestione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  ed  in particolare ad
individuare  l'ubicazione  delle  stazioni  ed  a  stabilire  le loro
dotazioni strumentali;
      c) alla pianificazione nel tempo dell'aggiornamento informativo
e  funzionale  degli  altri  strumenti di supporto alla valutazione e
gestione   della  qualita'  dell'aria  ambiente,  anche  mediante  la
definizione  di  proposte rivolte ad altri enti che gestiscono dati o
sistemi informativi funzionali a tali strumenti;
      d) al coordinamento dell'effettuazione di studi di modellistica
di diffusione tradizionale e, in particolare, fotochimica.
    3.  ARPAL  cura l'acquisizione delle letture della strumentazione
facente  parte  delle  reti pubbliche di monitoraggio funzionali alla
valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente e garantisce
la  continuita'  di  funzionamento  delle reti stesse, provvedendo in
particolare:
      a) alla  manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni
strumentali delle reti;
      b) ad effettuare la validazione dei dati monitorati;
      c) alla verifica dei flussi dei dati verso il SIRAL.
    4.  La  Regione  e  le  province  forniscono all'ARPAL le risorse
necessarie per i costi di manutenzione della rete.
    5. ARPAL, inoltre, provvede:
      a) ad  effettuare  le  campagne di monitoraggio funzionali alla
valutazione  annuale  della  qualita'  dell'aria,  integrative  delle
informazioni ottenute con le reti di rilevamento;
      b) a  fornire supporto alla Regione in relazione alla tenuta ed
aggiornamento dell'inventano delle emissioni ed alla effettuazione di
studi di modellistica diffusionale e fotochimica.
    6.  Le  province possono cedere od affidare ad ARPAL le dotazioni
strumentali  delle  reti  di  rilevamento  provinciali,  comprese  le
dotazioni  informatiche  dei  Centri  operativi  provinciali (COP) o,
comunque, devono consentire ad ARPAL l'accesso alle proprie dotazioni
ed  il  loro  utilizzo  per  l'espletamento  delle  funzioni  ad essa
affidate   in  relazione  alla  valutazione  annuale  della  qualita'
dell'aria ambiente.