Art. 33.
         Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID
    1.  Il sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo
strumento  informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di
carattere  idrogeologico,  con  particolare  riferimento  a quelli di
pericolosita'  e di rischio derivanti dalla pianificazione di bacino,
al   censimento  dei  movimenti  franosi  di  cui  al  progetto  IFFI
(Inventario  dei  fenomeni  franosi  d'Italia),  agli  interventi  di
sistemazione idrogeologica nonche' di monitoraggio dei versanti.
    2.  Le  province partecipano al SIRID, fornendo alla Regione, nei
modi  e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, i dati di
aggiornamento, prodotti nelle fasi di gestione dei piani di bacino di
rilievo regionale, dei seguenti tematismi:
      a) fasce fluviali;
      b) suscettivita' al dissesto;
      e) regimi normativi;
      d) rischio idrogeologico.
    3. Le province e le comunita' montane inviano alla Regione i dati
relativi agli aggiornamenti dei movimenti franosi siti nel territorio
di  competenza ai fini dell'aggiornamento dell'inventano dei fenomeni
franosi (Progetto IFFI).
    4.  Gli  enti  locali  attuatori degli interventi di sistemazione
idrogeologica  forniscono  alla Regione le informazioni relative alla
tipologia,  allo  stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento
delle nuove opere realizzate.