Art. 33. Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID 1. Il sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere idrogeologico, con particolare riferimento a quelli di pericolosita' e di rischio derivanti dalla pianificazione di bacino, al censimento dei movimenti franosi di cui al progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d'Italia), agli interventi di sistemazione idrogeologica nonche' di monitoraggio dei versanti. 2. Le province partecipano al SIRID, fornendo alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, i dati di aggiornamento, prodotti nelle fasi di gestione dei piani di bacino di rilievo regionale, dei seguenti tematismi: a) fasce fluviali; b) suscettivita' al dissesto; e) regimi normativi; d) rischio idrogeologico. 3. Le province e le comunita' montane inviano alla Regione i dati relativi agli aggiornamenti dei movimenti franosi siti nel territorio di competenza ai fini dell'aggiornamento dell'inventano dei fenomeni franosi (Progetto IFFI). 4. Gli enti locali attuatori degli interventi di sistemazione idrogeologica forniscono alla Regione le informazioni relative alla tipologia, allo stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento delle nuove opere realizzate.