Art. 34.
              Osservatorio permanente dei corpi idrici
    1.  L'osservatorio  permanente  dei  corpi  idrici, istituito con
legge   regionale  16 agosto  1995,  n.  43,  (norme  in  materia  di
valorizzazione   delle  risorse  idriche  e  di  tutela  delle  acque
dall'inquinamento) e' realizzato in collaborazione con le province, i
comuni,  le autorita' di bacino e i soggetti preposti alla gestione e
controllo delle acque e si compone di un centro regionale di raccolta
ed  elaborazione  dati  e  di  centri  di  monitoraggio  negli ambiti
territoriali delle province, collegati al centro regionale.
    2.  Esso  e'  costituito  da  un  sistema  di  monitoraggio della
qualita'  delle  acque  superficiali e sotterranee, delle portate dei
corpi  idrici,  dei parametri meteorologici che agiscono direttamente
sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici.
    3.    L'osservatorio    e'    gestito    dall'ARPAL.    I   costi
dell'osservatorio  sono  posti  a carico della tariffa dell'autorita'
d'ambito.  La  Regione,  nei  limiti  delle proprie disponibilita' di
bilancio,   puo'   contribuire  al  finanziamento  dell'osservatorio,
integrando le quote a carico del sistema tariffario.
    4. L'attivita' dell'osservatorio dei corpi idrici si avvale anche
dei  dati  rilevati  dall'osservatorio  meteoidrologico della Regione
Liguria (OMIRL), gestito dal CFMI-PC.