Art. 34. Osservatorio permanente dei corpi idrici 1. L'osservatorio permanente dei corpi idrici, istituito con legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e' realizzato in collaborazione con le province, i comuni, le autorita' di bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque e si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province, collegati al centro regionale. 2. Esso e' costituito da un sistema di monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici. 3. L'osservatorio e' gestito dall'ARPAL. I costi dell'osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'autorita' d'ambito. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' contribuire al finanziamento dell'osservatorio, integrando le quote a carico del sistema tariffario. 4. L'attivita' dell'osservatorio dei corpi idrici si avvale anche dei dati rilevati dall'osservatorio meteoidrologico della Regione Liguria (OMIRL), gestito dal CFMI-PC.