Art. 35. Collegamento dell'osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento 1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualita' delle acque diverse da quelle di cui all'Art. 33 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 15, comma 1, lettera z), della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9, (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). I dati ditali reti di rilevamento confluiscono nell'osservatorio permanente dei corpi idrici secondo standard informatici approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera k). 2. La provincia puo' richiedere ai gestori di impianti che con i loro scarichi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire a proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualita' ambientali. I dati cosi' acquisiti sono trasmessi all'osservatorio secondo gli standard informatici approvati dalla giunta regionale. 3. I soggetti di cui al comma 2, che gia' posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'osservatorio.