Art. 35.
Collegamento dell'osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di
                             rilevamento
    1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori
reti di rilevamento e di controllo della qualita' delle acque diverse
da  quelle di cui all'Art. 33 da parte di soggetti pubblici e privati
nel   rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  all'Art.  15,  comma 1,
lettera z),   della   legge   regionale   28 gennaio   1993,   n.  9,
(organizzazione  regionale  della  difesa  del  suolo in applicazione
della legge 18 maggio 1989 n. 183). I dati ditali reti di rilevamento
confluiscono  nell'osservatorio  permanente  dei corpi idrici secondo
standard  informatici  approvati  dalla  giunta  regionale  ai  sensi
dell'Art. 2, comma 1, lettera k).
    2.  La provincia puo' richiedere ai gestori di impianti che con i
loro scarichi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire
a  proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualita'
ambientali.  I  dati  cosi' acquisiti sono trasmessi all'osservatorio
secondo gli standard informatici approvati dalla giunta regionale.
    3.  I  soggetti di cui al comma 2, che gia' posseggono apparecchi
di controllo continuo, si collegano con l'osservatorio.