Art. 37.
             Sistema regionale di educazione ambientale
    1.  Il  sistema regionale di educazione ambientale si articola in
un centro regionale, in centri provinciali e in centri locali.
    2.  Il  centro  regionale  di educazione ambientale (CREA) svolge
funzioni di:
      a) coordinamento  e  promozione della collaborazione di tutti i
soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
      b) progettazione  e realizzazione dei progetti regionali, anche
in  collaborazione  con  gli altri soggetti del sistema regionale, di
iniziative   di   educazione   ambientale  rivolte  alle  istituzioni
scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilita' locale;
      c) sviluppo  di  azioni  di ricerca di nuovi metodi e strumenti
per l'educazione ambientale;
      d)  monitoraggio  dei  progetti  e  delle  azioni di educazione
ambientale in atto sul territorio regionale ai fini della definizione
della programmazione;
      e) cura  della  comunicazione all'interno del sistema regionale
dell'educazione ambientale;
      f)  monitoraggio e realizzazione di interventi per soddisfare i
bisogni formativi dei soggetti operanti nel sistema;
      g) promozione  di  comportamenti  e  stili  di vita sostenibili
attraverso il centro di educazione al consumo sostenibile.
    3.  I  centri  provinciali  di  educazione ambientale (CEAP) sono
promossi dalle province.
    4.  I centri di educazione ambientale (CEA) sono promossi da enti
locali ed enti parco e svolgono in particolare i seguenti compiti:
      a) realizzazione  a  livello  locale  di progetti di educazione
ambientale;
      b) promozione   della   sostenibilita'   ambientale  presso  le
comunita'   locali   nei  processi  che  ritardano  lo  sviluppo  del
territorio.
    5.  La giunta regionale, sentite le province e la rete dei centri
di  educazione ambientale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento:
      a) le  modalita'  di  organizzazione  del sistema di educazione
ambientale;
      b) i criteri di qualita' cui devono rispondere i centri ai fini
dell'accreditamento e della certificazione;
      c) i  criteri per la concessione di finanziamenti a progetti di
educazione ambientale.