Art. 38.
       Centro funzionale meteoidrologico di protezione civile
    1.   Il   CFMI-PC  costituisce  lo  strumento  operativo  per  lo
svolgimento  delle  Funzioni  attribuite  al  Presidente della giunta
regionale  dalla  direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2004.
    2.  Il  CFMI-PC,  attraverso  le  procedure  operative  stabilite
d'intesa  con  il  Dipartimento della protezione civile nazionale, e'
inserito  nella  rete  nazionale  dei centri funzionali di protezione
civile  ed  e'  posto  sotto  la direzione organizzativa e funzionale
della   Regione   Liguria  in  quanto  struttura  essenziale  per  le
competenze  di  protezione  civile  negli  ambiti  della previsione e
gestione  degli eventi meteoidrologici estremi e della gestione della
rete di monitoraggio meteoclimatico.
    3.  Ai  fini  della  condivisione  dei  dati  di  utilita' per le
funzioni  di  competenza  ambientale, i rilevamenti meteo - climatici
effettuati  dal  CFMI-PC sono resi disponibili mediante l'inserimento
nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici.
    4.  L'ambito  delle attivita' del CFMI-PC definite ai sensi della
direttiva  di  cui  al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge
regionale di protezione civile prevede tre aree deputate alla:
      a) raccolta,   concentrazione,  elaborazione,  archiviazione  e
validazione   dei   dati   meteoidrologici  rilevati  sul  territorio
regionale;
      b) interpretazione  e  utilizzo dei dati rilevati e dei modelli
numerici per fini previsionali;
      c)   gestione   del   sistema   informatico  e  informativo  di
elaborazione  dei  dati e modelli e cura dell'interscambio dei flussi
informativi tra i centri funzionali.
    5.  L'organizzazione  operativa  del  CFMI-PC  deve garantire gli
adeguati  livelli  di  operativita'  straordinaria  in  situazioni di
rischio  meteoidrologico  e  di  eventi  estremi previsti o in corso,
secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.