Art. 38. Centro funzionale meteoidrologico di protezione civile 1. Il CFMI-PC costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle Funzioni attribuite al Presidente della giunta regionale dalla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d'intesa con il Dipartimento della protezione civile nazionale, e' inserito nella rete nazionale dei centri funzionali di protezione civile ed e' posto sotto la direzione organizzativa e funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico. 3. Ai fini della condivisione dei dati di utilita' per le funzioni di competenza ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi disponibili mediante l'inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici. 4. L'ambito delle attivita' del CFMI-PC definite ai sensi della direttiva di cui al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di protezione civile prevede tre aree deputate alla: a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati meteoidrologici rilevati sul territorio regionale; b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini previsionali; c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e modelli e cura dell'interscambio dei flussi informativi tra i centri funzionali. 5. L'organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di operativita' straordinaria in situazioni di rischio meteoidrologico e di eventi estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.