Art. 4. Funzioni, attivita' e compiti istituzionali dell'ARPAL 1. L'ARPAL, gia' istituita con legge regionale 27 aprile 1995, n. 39, (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed e' sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'Art. 23. 2. L'ARPAL svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'Art. I della legge 21 gennaio 1994, n. 61, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e a supporto della Regione e degli enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonche' per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni: a) controllo e vigilanza ambientale; b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza; c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale; d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente; e) elaborazioni di istruttorie tecniche nei confronti delle amministrazioni richiedenti e procedenti; f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti; g) supporto per l'espletamento delle attivita' connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario; h) attivita' relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro; i) attivita' relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica. 3. L'ARPAL collabora con l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'Art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e qualita' ambientale. 4. Presso l'ARPAL sono, altresi', svolte le attivita' meteoidrologiche del CFMI-PC che dipende funzionalmente dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile. 5. Nell'allegato A alla presente legge sono indicate le attivita' istituzionali obbligatorie e nell'allegato B quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2. 6. La giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B gli aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessari, anche a seguito di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle funzioni istituzionali dell'ARPAL e dei necessari equilibri economico-finanziari.