Art. 4.
       Funzioni, attivita' e compiti istituzionali dell'ARPAL
    1. L'ARPAL, gia' istituita con legge regionale 27 aprile 1995, n.
39,   (istituzione   dell'agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente ligure), ha personalita' giuridica di diritto pubblico,
e'   dotata  di  autonomia  tecnico  -  giuridica,  amministrativa  e
contabile  ed  e'  sottoposta  agli indirizzi ed alla vigilanza della
Regione secondo quanto previsto dall'Art. 23.
    2.  L'ARPAL  svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche
di interesse regionale di cui all'Art. I della legge 21 gennaio 1994,
n.  61,  (conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 dicembre   1993,   n.   496,  recante  disposizioni  urgenti  sulla
riorganizzazione  dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente) e a supporto della Regione
e  degli  enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura,
per  la  tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la
protezione  civile,  nonche'  per  la  prevenzione e promozione della
salute  collettiva  e  della  sicurezza. In tale ambito, ad essa sono
attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
      a) controllo e vigilanza ambientale;
      b) supporto  tecnico  alle  emergenze  ambientali e sanitarie e
partecipazione ai piani di emergenza;
      c) gestione   dei   catasti   e   delle  reti  di  monitoraggio
ambientale;
      d) gestione   della   rete   laboratoristica   per   la  tutela
dell'ambiente;
      e) elaborazioni  di  istruttorie  tecniche  nei confronti delle
amministrazioni richiedenti e procedenti;
      f) supporto   tecnico-scientifico   ai   livelli  istituzionali
competenti;
      g) supporto  per  l'espletamento  delle attivita' connesse alle
funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;
      h) attivita'  relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente
di vita e di lavoro;
      i) attivita'  relative  a  programmi  di  formazione in materia
ambientale  e  nelle  ulteriori materie in cui ha maturato competenza
tecnica.
    3.  L'ARPAL  collabora  con l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal
comma 5  dell'Art.  3  del  decreto-legge  4 dicembre  1993,  n. 496,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge n. 61/1994 garantendo il
flusso  dei  dati  e  delle  informazioni  di  carattere  e  qualita'
ambientale.
    4.   Presso   l'ARPAL   sono,   altresi',   svolte  le  attivita'
meteoidrologiche   del   CFMI-PC  che  dipende  funzionalmente  dalla
struttura regionale competente in materia di Protezione civile.
    5. Nell'allegato A alla presente legge sono indicate le attivita'
istituzionali  obbligatorie e nell'allegato B quelle da effettuarsi a
richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2.
    6.  La giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B
gli  aggiornamenti  e  le modifiche che si rendano necessari, anche a
seguito  di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando
il  rispetto  delle funzioni istituzionali dell'ARPAL e dei necessari
equilibri economico-finanziari.