Art. 42.
Programmi  triennali  di  finanziamento  degli interventi inerenti la
difesa  del  suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della
                                costa
    1.  Per  la  concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di
tutela  delle  risorse  idriche  si applica la procedura prevista nei
commi  seguenti,  fatti salvi termini o procedure speciali dettate da
normative statali o accomunatine di finanziamento.
    2.  La  giunta  regionale  approva  i  programmi  triennali degli
interventi   nei  settori  di  cui  al  comma 1,  anche  per  stralci
funzionali  e  per  singoli  tematismi,  sulla base dei contenuti dei
piani  di  bacino  e  dei loro stralci, del piano regionale di tutela
delle  acque,  del  piano  regionale di tutela dell'ambiente marino e
costiero  e  dei  programmi  di  intervento approvati dalle autorita'
d'ambito in base alle priorita' indicate nei piani d'ambito.
    3. I programmi triennali di finanziamento sono relativi a:
      a) interventi strutturali;
      b) interventi di manutenzione;
      e) studi, monitoraggi e progettazioni.