Art. 42. Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa 1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o accomunatine di finanziamento. 2. La giunta regionale approva i programmi triennali degli interventi nei settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela dell'ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle autorita' d'ambito in base alle priorita' indicate nei piani d'ambito. 3. I programmi triennali di finanziamento sono relativi a: a) interventi strutturali; b) interventi di manutenzione; e) studi, monitoraggi e progettazioni.