Art. 43.
                 Programmi annuali degli interventi
    1.   La  giunta  regionale  approva  i  programmi  annuali  degli
interventi  da  realizzarsi nei settori di cui all'Art. 42, anche per
stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di
priorita'  e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative
previsioni, nonche' delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o
private.
    2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni:
      a) interventi   strutturali   da  finanziarsi  sulla  base  dei
progetti preliminari di cui al comma 4;
      b) interventi di manutenzione ordinaria;
      c) interventi di manutenzione straordinaria;
      d) studi, progettazioni e monitoraggi.
    3.  I  programmi  annuali  degli  interventi in materia di tutela
delle  risorse  idriche  e  di difesa della costa, compresi quelli di
manutenzione  straordinaria, sono formulati sulla base della seguente
procedura:
      a) i soggetti proponenti l'attuazione di interventi strutturali
e di manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno
pervenire istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare
dell'opera  redatto  sulla  base  dei  criteri  ed indirizzi generali
emanati  dalla  Regione, delle specificazioni contenute nei programmi
di  cui  al  comma 1  dell'Art.  42, e dell'entita' delle risorse del
proponente destinate al cofinanziamento dell'opera;
      b) viene  definita  la  graduatoria  degli  interventi, tenendo
conto  della  coerenza  degli interventi proposti con i criteri e gli
indirizzi emanati e con la pianificazione di settore vigente.
    4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche
tenuto  conto  delle  proposte  delle  province  secondo le modalita'
attuative   definite   attraverso   specifici  criteri  ed  indirizzi
approvati dalla giunta regionale.
    5.  I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata
agli  studi,  progettazioni  e  monitoraggi  sulla  base  dei criteri
indicati nel programma triennale.
    6.  La  giunta  regionale, in caso di inerzia nella realizzazione
degli interventi inseriti nei programmi annuali da parte dei soggetti
attuatori,  puo'  disporre,  previa diffida, la revoca anche parziale
del contributo concesso.
    7.  Qualora  l'attuazione  dei  programmi  richieda  l'intervento
coordinato  con  lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si
procede   rispettivamente   con   intesa,   accordo  di  programma  o
convenzione.