Art. 43. Programmi annuali degli interventi 1. La giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da realizzarsi nei settori di cui all'Art. 42, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorita' e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonche' delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o private. 2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni: a) interventi strutturali da finanziarsi sulla base dei progetti preliminari di cui al comma 4; b) interventi di manutenzione ordinaria; c) interventi di manutenzione straordinaria; d) studi, progettazioni e monitoraggi. 3. I programmi annuali degli interventi in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione straordinaria, sono formulati sulla base della seguente procedura: a) i soggetti proponenti l'attuazione di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno pervenire istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare dell'opera redatto sulla base dei criteri ed indirizzi generali emanati dalla Regione, delle specificazioni contenute nei programmi di cui al comma 1 dell'Art. 42, e dell'entita' delle risorse del proponente destinate al cofinanziamento dell'opera; b) viene definita la graduatoria degli interventi, tenendo conto della coerenza degli interventi proposti con i criteri e gli indirizzi emanati e con la pianificazione di settore vigente. 4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche tenuto conto delle proposte delle province secondo le modalita' attuative definite attraverso specifici criteri ed indirizzi approvati dalla giunta regionale. 5. I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata agli studi, progettazioni e monitoraggi sulla base dei criteri indicati nel programma triennale. 6. La giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nei programmi annuali da parte dei soggetti attuatori, puo' disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso. 7. Qualora l'attuazione dei programmi richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione.