Art. 45. Norma transitoria 1. Fino all'emanazione dei criteri e delle modalita' della dipendenza funzionale di cui all'Art. 9, commi 2 e 3 da parte della giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate. 2. Fino all'insediamento del collegio dei revisori di cui all'Art. 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il collegio in carica. 3. Fino al completamento del trasferimento dall'Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genova S.p.a. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di proprieta' regionale inerenti la funzione dell'osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'Art. 34, continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui all'Art. 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall'Art. 87 della legge regionale n. 18/1999. 5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'art. 41, la giunta regionale, previa definizione dei criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro neognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale predispone la revisione della dotazione organica che tenga conto anche delle nuove competenze individuate nella presente legge, che verra' approvata dalla giunta regionale entro i successivi trenta giorni. 7. Con l'anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime di contabilita' generale economico-patrimoniale ed analitica per centri di costo. 8. Nell'avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ai sensi dell'Art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un biennio di attivita' maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In attesa che vengano espletate le procedure di cui all'Art. 21, comma 1 e al fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008. 9. Nelle more dell'approvazione dei criteri di cui all'Art. 42, la giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo mediante il primo programma annuale. 10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.