Art. 45.
                          Norma transitoria
    1.  Fino  all'emanazione  dei  criteri  e  delle  modalita' della
dipendenza  funzionale  di cui all'Art. 9, commi 2 e 3 da parte della
giunta  regionale  valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed enti
locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate.
    2.  Fino  all'insediamento  del  collegio  dei  revisori  di  cui
all'Art.  17,  comma 2,  da  nominarsi  a  seguito di avviso pubblico
emanato  dalla  giunta  regionale  entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  continua  ad  operare il
collegio in carica.
    3.   Fino   al   completamento   del  trasferimento  dall'Azienda
Mediterranea  Gas  e  Acqua  Genova S.p.a. (AMGA) ad ARPAL dei beni e
delle  attrezzature  di  proprieta'  regionale  inerenti  la funzione
dell'osservatorio  permanente  dei  corpi  idrici di cui all'Art. 34,
continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di
cui  all'Art.  40  rimane in vigore il piano regionale di risanamento
delle acque previsto dall'Art. 87 della legge regionale n. 18/1999.
    5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela dell'ambiente
marino  e  costiero  di  cui all'art. 41, la giunta regionale, previa
definizione  dei  criteri  di  riparto,  assegna  i  finanziamenti in
materia  di  difesa  della  costa  sulla  base  di  un  programma  di
interventi,  che  tiene  conto  del quadro neognitivo delle esigenze,
segnalate  e  trasmesse  dagli  enti competenti alla Regione entro il
31 marzo di ogni anno.
    6.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  direttore generale predispone la revisione della dotazione
organica  che  tenga  conto  anche delle nuove competenze individuate
nella  presente  legge,  che  verra' approvata dalla giunta regionale
entro i successivi trenta giorni.
    7. Con l'anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un
regime  di  contabilita' generale economico-patrimoniale ed analitica
per centri di costo.
    8. Nell'avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da
inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali e' richiesto il
solo  requisito della scuola dell'obbligo ai sensi dell'Art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, (norme sull'organizzazione del mercato
del  lavoro)  e'  prevista  una precedenza per i soggetti che abbiano
prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica
di  riferimento  per  almeno  un  biennio  di  attivita' maturato nel
quinquennio  anteriore  alla data di entrata in vigore della presente
legge  o  entro  la  data  di  pubblicazione del bando. In attesa che
vengano  espletate le procedure di cui all'Art. 21, comma 1 e al fine
di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a
tempo  determinato  o di collaborazione coordinata e continuativa, in
essere   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.
    9.  Nelle  more dell'approvazione dei criteri di cui all'Art. 42,
la  giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del
suolo mediante il primo programma annuale.
    10.  Entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  la  giunta  regionale  definisce  i  contenuti della
dipendenza   funzionale   del   CFMI-PC   dalla  struttura  regionale
competente in materia di Protezione civile.