Art. 46. M o d i f i c h e 1. Il comma 5 dell'Art. 101 della legge regionale n. 18/1999 e' sostituito dal seguente: «5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle province secondo le rispettive competenze e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo nonche' alla tutela delle risorse idriche in attuazione dei programmi triennali. Eventuali risorse eccedenti il fabbisogno manutentivo sono destinate all'integrazione dei finanziamenti disponibili per il programma annuale.».