Art. 46.
                          M o d i f i c h e
    1.  Il  comma 5 dell'Art. 101 della legge regionale n. 18/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «5.  I  canoni  sono  introitati  dalla  Regione e dalle province
secondo  le  rispettive  competenze  e  destinati  esclusivamente  al
finanziamento  degli  interventi prioritari di manutenzione ordinaria
relativi  alla  difesa  del  suolo  nonche' alla tutela delle risorse
idriche  in  attuazione  dei  programmi  triennali. Eventuali risorse
eccedenti  il  fabbisogno manutentivo sono destinate all'integrazione
dei finanziamenti disponibili per il programma annuale.».