Art. 7.
                         Rapporti ARPAL-ASL
    1.  L'ARPAL  e  le  ASL,  sulla  base  degli  atti di indirizzo e
coordinamento  di  cui all'Art. 2, comma 1, lettera c), esercitano in
modo  integrato e coordinato le funzioni e le attivita' di protezione
e   controllo   ambientale   nonche'  di  prevenzione  collettiva  di
rispettiva  competenza di cui all'allegato C, che puo' essere oggetto
di aggiornamento e di modifica secondo le modalita' di cui al comma 6
dell'Art. 4.
    2. Le ASL si avvalgono dell'ARPAL per il supporto e la consulenza
tecnica  in materia ambientale, nonche' per le prestazioni analitiche
-   laboratoristiche  finalizzate  all'espletamento  delle  attivita'
connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.
    3.  Nell'ambito  del  piano sanitario regionale di cui alla legge
regionale  24 marzo  2000,  n. 25 (disciplina dell'organizzazione del
servizio  sanitario  regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL.
Sulla  base  di quanto disposto nel piano, ARPAL e ASL definiscono su
base annuale il proprio programma di attivita'.
    4.   Ferme   restando   le   competenze   delle  ASL  in  materia
impiantistica  ed  antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse,
per  l'espletamento delle attivita', si avvalgono di ARPAL secondo le
modalita' stabilite al comma 3.