Art. 7. Rapporti ARPAL-ASL 1. L'ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c), esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attivita' di protezione e controllo ambientale nonche' di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all'allegato C, che puo' essere oggetto di aggiornamento e di modifica secondo le modalita' di cui al comma 6 dell'Art. 4. 2. Le ASL si avvalgono dell'ARPAL per il supporto e la consulenza tecnica in materia ambientale, nonche' per le prestazioni analitiche - laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attivita' connesse con le funzioni di prevenzione collettiva. 3. Nell'ambito del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 25 (disciplina dell'organizzazione del servizio sanitario regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL. Sulla base di quanto disposto nel piano, ARPAL e ASL definiscono su base annuale il proprio programma di attivita'. 4. Ferme restando le competenze delle ASL in materia impiantistica ed antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse, per l'espletamento delle attivita', si avvalgono di ARPAL secondo le modalita' stabilite al comma 3.