Art. 11. Variazioni di bilancio 1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell'unita' previsionale di base destinata alla «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» sono proposte dall'ufficio di presidenza e approvate dall'assemblea. le stesse sono trasmesse dal presidente dell'assemblea al presidente della giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie. 2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea diverse da quelle di cui al comma 1 sono approvate dall'ufficio di presidenza.