Art. 11.
                       Variazioni di bilancio
    1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea
legislativa   che   comportano  un  aumento  o  una  diminuzione  del
fabbisogno  indicato  nell'unita' previsionale di base destinata alla
«Spesa   per   l'assemblea   legislativa   regionale»  sono  proposte
dall'ufficio di presidenza e approvate dall'assemblea. le stesse sono
trasmesse  dal  presidente  dell'assemblea al presidente della giunta
regionale,   che   provvede  agli  adempimenti  conseguenti  mediante
prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.
    2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'assemblea
diverse  da  quelle  di cui al comma 1 sono approvate dall'ufficio di
presidenza.