Art. 14. Attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale 1. L'assemblea legislativa, in attuazione della Costituzione e dello statuto, assicura al cittadino il diritto all'informazione trasparente ed efficace. 2. L'attivita' di informazione e comunicazione e' organizzata al fine di: a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attivita' dell'assemblea, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della societa' regionale, attraverso la piu' ampia tutela del pluralismo informativo.