Art. 14.
     Attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale
    1.  L'assemblea  legislativa,  in attuazione della Costituzione e
dello  statuto,  assicura  al  cittadino  il diritto all'informazione
trasparente ed efficace.
    2.  L'attivita' di informazione e comunicazione e' organizzata al
fine di:
      a) favorire  la  conoscenza delle disposizioni normative, delle
procedure   e   delle   attivita'   dell'assemblea,   per  facilitare
l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica;
      b) assicurare  la  completa  e  trasparente  espressione  delle
esigenze e delle istanze della societa' regionale, attraverso la piu'
ampia tutela del pluralismo informativo.