Art. 15.
                           Ufficio stampa
    1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 14 l'ufficio di
presidenza  dell'assemblea  legislativa si avvale dell'ufficio stampa
che assolve al compito di:
      a) instaurare  e curare rapporti funzionali di collaborazione e
di   interscambio   con  gli  organi  di  stampa  e  di  informazione
quotidiana,  periodica  e  radiotelevisiva, in particolare con quelli
aventi sede ed operanti sul territorio regionale;
      b) curare   la  piu'  adeguata  diffusione  delle  informazioni
relative  all'attivita' degli organi dell'assemblea legislativa e dei
gruppi  consiliari  mediante  pubblicazioni  quotidiane e periodiche,
produzioni editoriali, messaggi multimediali;
      c) supportare   i  servizi  di  comunicazione  integrata  e  le
attivita' di pubblicita' istituzionale e di pubblica utilita';
      d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;
      e) collaborare  alle  iniziative  di promozione dell'immagine e
dell'attivita'  dell'assemblea legislativa; curare la realizzazione e
la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.
    2.  L'ufficio  stampa  e'  organizzato  ed  opera  come redazione
giornalistica, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle norme
e    dai    contratti   regolanti   l'esercizio   della   professione
giornalistica.  Per  la composizione dell'ufficio stampa l'ufficio di
presidenza  si  avvale  di giornalisti iscritti all'albo nazionale di
categoria  individuati secondo le modalita' dallo stesso definite. Ai
giornalisti  addetti  all'ufficio  stampa  si  applica  il  contratto
nazionale di lavoro dei giornalisti.
    3.  Il  numero  dei giornalisti dell'ufficio stampa e' di cinque.
L'individuazione  dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure
di legge. Detta individuazione puo' essere effettuata mediante scelta
diretta  motivata  in  relazione  alla professionalita' richiesta, su
proposta  del  presidente,  dall'ufficio  di presidenza. Il personale
cosi' individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a
tempo  determinato,  di  durata  sino a cinque anni rinnovabili anche
senza  interruzione  del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada
su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
i  medesimi  sono  collocati di diritto in aspettativa non retribuita
per   la  durata  del  rapporto,  con  salvaguardia  del  trattamento
economico percepito alla data dell'aspettativa.
    4.  La  struttura  dell'ufficio  stampa  e le responsabilita' dei
giornalisti   sono   determinate,   su   proposta   del   presidente,
dall'ufficio di presidenza.
    5.  I giornalisti operanti presso l'ufficio stampa sono tenuti al
rispetto  delle  norme  deontologiche  e  della  carta dei doveri del
giornalista;   essi   rispondono  al  presidente  ed  all'ufficio  di
presidenza  della rispondenza dell'attivita' dell'ufficio stampa agli
indirizzi  ed  obiettivi  dallo  stesso  impartiti. I giornalisti non
possono  esercitare,  per  tutta  la  durata  dei relativi incarichi,
attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della  stampa  e  delle  relazioni  pubbliche, fatte salve le deroghe
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria
e previa formale autorizzazione dell'ufficio di presidenza.