Art. 15. Ufficio stampa 1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'Art. 14 l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa si avvale dell'ufficio stampa che assolve al compito di: a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale; b) curare la piu' adeguata diffusione delle informazioni relative all'attivita' degli organi dell'assemblea legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali; c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attivita' di pubblicita' istituzionale e di pubblica utilita'; d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici; e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine e dell'attivita' dell'assemblea legislativa; curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche. 2. L'ufficio stampa e' organizzato ed opera come redazione giornalistica, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalle norme e dai contratti regolanti l'esercizio della professione giornalistica. Per la composizione dell'ufficio stampa l'ufficio di presidenza si avvale di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria individuati secondo le modalita' dallo stesso definite. Ai giornalisti addetti all'ufficio stampa si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. 3. Il numero dei giornalisti dell'ufficio stampa e' di cinque. L'individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione puo' essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta, su proposta del presidente, dall'ufficio di presidenza. Il personale cosi' individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa. 4. La struttura dell'ufficio stampa e le responsabilita' dei giornalisti sono determinate, su proposta del presidente, dall'ufficio di presidenza. 5. I giornalisti operanti presso l'ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della carta dei doveri del giornalista; essi rispondono al presidente ed all'ufficio di presidenza della rispondenza dell'attivita' dell'ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell'ufficio di presidenza.