Art. 17. Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative 1. L'assemblea legislativa, secondo le modalita' previste nella vigente legislazione in materia, puo' promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con le assemblee legislative nazionali, delle regioni e delle province autonome, con gli organi dell'Unione europea, nonche' con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.