Art. 17.
Forme  di  collaborazione  e  di  raccordo  istituzionale  con  altre
                        assemblee legislative
    1.  L'assemblea  legislativa, secondo le modalita' previste nella
vigente   legislazione  in  materia,  puo'  promuovere  e  concludere
autonomamente    iniziative   di   collaborazione   e   di   raccordo
istituzionale con le assemblee legislative nazionali, delle regioni e
delle  province autonome, con gli organi dell'Unione europea, nonche'
con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.