Art. 18.
Forme   di   collaborazione   e  di  raccordo  istituzionale  con  le
                       Universita' degli studi
    1.  Nel  rispetto  delle reciproche autonomie e nell'ambito delle
proprie    competenze,    l'assemblea    legislativa    promuove   la
collaborazione e definisce, con appositi protocolli di intesa, i suoi
rapporti con le Universita' degli studi.