Art. 29.
                  Disposizioni finali e transitorie
    1.   L'ufficio  di  presidenza  e  la  giunta  regionale  possono
concludere   intese  per  assicurare  il  miglior  svolgimento  delle
rispettive funzioni.
    2. In sede di prima applicazione:
      a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo
all'assemblea  legislativa  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge e' inserito nella dotazione organica dell'assemblea;
      b) fino  all'adozione  del  regolamento di organizzazione degli
uffici  di  cui  all'Art.  24,  il  direttore generale dell'assemblea
legislativa  regionale  e  il  dirigente  della  struttura consiliare
competenti  in  materia  di  personale  esercitano  per  le strutture
dell'assemblea  gli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  degli
uffici   e   alla   gestione  del  personale  che  il  direttore  del
dipartimento  e il dirigente della struttura competenti in materia di
personale  esercitano  per  le  strutture  facenti  capo  alla giunta
regionale;
      c) la   dotazione   organica   dell'assemblea   legislativa  e'
determinata secondo quanto indicato nell'allegato B;
      d) la  durata  del contratto dei giornalisti di cui all'Art. 15
non  puo'  superare  la  durata della legislatura in corso. Sino alla
data  di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale
quadro  relativo  alla  costituzione  del  profilo  professionale del
personale  addetto  alle  attivita'  di  informazione e comunicazione
delle  pubbliche amministrazioni, al personale dell'ufficio stampa di
cui   all'Art.   15  si attribuiscono  i  profili  professionali  dei
giornalisti  previsti  dal  vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro  dei giornalisti, nonche' l'equivalente economico previsto dal
medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per
i relativi profili.
    3.  Previa  intesa  tra  l'ufficio  di  presidenza  e  la  giunta
regionale  puo'  essere  disposta  la  gestione unica di attivita' ed
istituti  attinenti  allo stato giuridico ed economico del personale.
In  fase  di  prima  applicazione,  e comunque sino al raggiungimento
delle  intese  di  cui  al  presente comma o a diversa determinazione
dell'ufficio   di   presidenza,   gli   adempimenti   relativi   alla
corresponsione  del  trattamento  economico  spettante  al  personale
dell'assemblea  legislativa  regionale  e quelli connessi al relativo
trattamento  previdenziale,  assicurativo  e  fiscale, vengono svolti
dalla competente struttura della giunta regionale.
    4.   All'Art.   2,  comma 2,  lettera d)  della  legge  regionale
16 febbraio  1987,  n.  3,  (testo  unico  concernente il trattamento
economico  e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali)
e  successive  modificazioni ed integrazioni e' inizialmente inserita
la   seguente  parola  «Presidenti  dei  gruppi»  e  alla  successiva
lettera e) e' cancellata la seguente parola «Capigruppo».
    5.   L'Art.  4,  comma 10  della  legge  regionale  n.  3/1987  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni e' integrato dal seguente
periodo:  «Inoltre  l'ufficio  di  presidenza stesso puo' determinare
eventuali  motivate  variazioni  dei  rimborsi  forfettari  di cui al
comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4
e 5.».