Art. 29. Disposizioni finali e transitorie 1. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni. 2. In sede di prima applicazione: a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all'assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge e' inserito nella dotazione organica dell'assemblea; b) fino all'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all'Art. 24, il direttore generale dell'assemblea legislativa regionale e il dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell'assemblea gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il direttore del dipartimento e il dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla giunta regionale; c) la dotazione organica dell'assemblea legislativa e' determinata secondo quanto indicato nell'allegato B; d) la durata del contratto dei giornalisti di cui all'Art. 15 non puo' superare la durata della legislatura in corso. Sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale dell'ufficio stampa di cui all'Art. 15 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonche' l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili. 3. Previa intesa tra l'ufficio di presidenza e la giunta regionale puo' essere disposta la gestione unica di attivita' ed istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale. In fase di prima applicazione, e comunque sino al raggiungimento delle intese di cui al presente comma o a diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, gli adempimenti relativi alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale dell'assemblea legislativa regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, vengono svolti dalla competente struttura della giunta regionale. 4. All'Art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni e' inizialmente inserita la seguente parola «Presidenti dei gruppi» e alla successiva lettera e) e' cancellata la seguente parola «Capigruppo». 5. L'Art. 4, comma 10 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni e' integrato dal seguente periodo: «Inoltre l'ufficio di presidenza stesso puo' determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.».