Art. 30.
                        A b r o g a z i o n e
    1.  Sono  abrogati  la  legge  regionale  15 aprile  2002,  n. 18
(organizzazione degli uffici del consiglio regionale), l'Art. 3 della
legge  regionale  22 marzo  2000,  n. 24 (disposizioni provvisorie in
materia  di  nomina dei componenti della giunta. modifiche alla legge
regionale   16 febbraio   1987,  n.  3,  concernente  il  trattamento
economico  dei  consiglieri  regionali)  ed  ogni  altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
    2.  All'Art.  15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994, n.
26, (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali)
sono  abrogate le parole: «A tal fine, per gli incarichi di direzione
dei  settori,  e'  richiesta  un'anzianita'  di  ruolo  in un livello
dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni.