Art. 30. A b r o g a z i o n e 1. Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 2002, n. 18 (organizzazione degli uffici del consiglio regionale), l'Art. 3 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 24 (disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della giunta. modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, concernente il trattamento economico dei consiglieri regionali) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. All'Art. 15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) sono abrogate le parole: «A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, e' richiesta un'anzianita' di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni.