Art. 7. Autonomia contabile e di bilancio 1. L'assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente capo alla stessa assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte alle spese per il funzionamento dell'assemblea legislativa e degli organi e delle strutture regionali collocati, per disposizione di legge o di regolamento, presso la stessa.