Art. 7.
                  Autonomia contabile e di bilancio
    1. L'assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente
capo  alla stessa assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte
alle  spese  per  il funzionamento dell'assemblea legislativa e degli
organi  e  delle  strutture  regionali collocati, per disposizione di
legge o di regolamento, presso la stessa.