Art. 8.
                    Determinazione del fabbisogno
    1.   Il   fabbisogno   necessario  al  proprio  funzionamento  e'
determinato  dall'assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei
criteri     emergenti     dal     documento     di     programmazione
economico-finanziaria  regionale,  dalle  compatibilita'  complessive
della  finanza  regionale  e  dalla  normativa  statale in materia di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  e  articolato,  almeno,  in
entrate proprie e trasferimenti.