Art. 8. Determinazione del fabbisogno 1. Il fabbisogno necessario al proprio funzionamento e' determinato dall'assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei criteri emergenti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dalle compatibilita' complessive della finanza regionale e dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e articolato, almeno, in entrate proprie e trasferimenti.